Nel giudizio di accertamento di usi civici, in forza del disposto dell’art. 2 della legge n. 1766 del 1927 e del principio “ubi feuda ibi demania”, la prova dell’esistenza, natura ed estensione di usi esercitati anche posteriormente al 1800 può essere offerta con ogni mezzo istruttorio, mentre per q…
Vai alla fonte dell’articolo: