Interesse del La legge 10 dicembre 2012 n. 219 è intervenuta sulla disciplina relativa alla filiazione al fine di realizzare l’eguaglianza giuridica di tutti figli, nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, nel pieno rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi imposti a livello internazionale.
Come scrivono i compilatori del testo normativo, nella relazione illustrativa, la presenza nel nostro ordinamento di norme che dettavano un diverso regime e diversi diritti a seconda delle “categorie” di figli, «strideva con i principi fondamentali sanciti dagli articoli 2, 3 e 30 della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni forma di tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima».
Il nucleo essenziale dell’innovazione normativa è, dunque, come osservato in dottrina, la «filiazione senza aggettivi», il che significa che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico ed hanno diritto ad un’unica identità familiare, con uguali rapporti di parentela e con gli stessi diritti patrimoniali e successori.
Salutato con sicuro favore il “fine” della Novella, si pongono, tuttavia, diversi nodi ermeneutici che spetta all’interprete risolvere, tenuto conto della ridistribuzione delle competenze tra giudice ordinario e giudice minorile (nuovo art. 38 disp. att. c.c.) e della introduzione di nuove disposizioni di carattere processuale che non sempre risultano di semplice lettura: ciò è confermato dai primi provvedimenti dei giudici di merito e dai primi commenti di dottrina che fanno registrare, sin da ora, polifonia interpretativa e, dunque, contrastanti soluzioni ermeneutiche.
L’incontro di formazione si prospetta come occasione di confronto sui temi di maggiore rilevanza, dando atto dei primi problemi interpretativi emersi e delle eventuali soluzioni già proposte, senza trascurare, de jure condendo, lo schema di decreto attuativo della delega contenuta nell’art. 2 della l. 219/2012, depositato il 4 marzo 2013 dalla Commissione per lo studio e l’approfondimento di questioni giuridiche afferenti la famiglia e l’elaborazione di proposte di modifica alla relativa disciplina. Lo sforzo dei relatori sarà volto alla individuazione di possibili soluzioni condivise.